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Richiesta dei certificati anagrafici

CERTIFICATI ANAGRAFICI

Certificati anagrafici rilasciati con il portale ANPR

Fino al 15 Novembre 2021 i cittadini potevano richiedere i certificati anagrafici soltanto presso l'Ufficio Anagrafe del proprio comune di residenza, previo l'acquisto della marca da bollo da Euro 16,00 ed il pagamento dei diritti di segreteria; dal 15 Novembre 2021 invece i cittadini possono scaricare gratuitamente i certificati anagrafici online in maniera autonoma tramite il portale https://www.anpr.interno.it/  , cioè tramite il portale dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). Il nuovo servizio presente sul portale ANPR del Ministero dell’Interno permette di scaricare i certificati anagrafici per proprio conto o per un componente della propria famiglia, dal proprio computer di casa o da una qualsiasi postazione computerizzata dotata di connessione internet, senza bisogno di recarsi allo sportello dell'ufficio comunale preposto e senza il pagamento di alcun onere aggiuntivo. Per richiedere i certificati anagrafici basta accedere al portale ANPR (https://www.anpr.interno.it/ ) e cliccare sul pulsante "Accedi ai Servizi al Cittadino"; per proseguire con la richiesta, il cittadino deve essere in possesso dell'identità digitale, cioè deve essere in possesso dello SPID oppure di una Carta d'Identità Elettronica (CIE) ovvero del CNS. La prova dell'autenticità del certificato è fornita dal QR Code stampato sullo stesso.  I certificati scaricabili dal portale https://www.anpr.interno.it/  sono:

  • Certificato di Residenza
  • Certificato di Stato di Famiglia
  • Certificato di Stato di famiglia e Stato Civile
  • Certificato Anagrafico di Nascita
  • Certificato Anagrafico di Matrimonio
  • Certificato di Cittadinanza
  • Certificato di Esistenza in vita
  • Certificato di Residenza AIRE
  • Certificato di Stato civile
  • Certificato di Residenza in convivenza
  • Certificato di Stato di famiglia AIRE
  • Certificato di Stato di famiglia con rapporti di parentela
  • Certificato di Stato Libero
  • Certificato Anagrafico di Unione Civile
  • Certificato di Contratto di Convivenza

Le certificazioni digitali possono essere rilasciate, a scelta del cittadino, anche in forma contestuale o cumulativa (ad esempio nascita, residenza e stato di famiglia possono essere richiesti in un unico certificato). 
Salvo diversa disposizione governativa, per i certificati digitali non si deve pagare l'imposta di bollo (la marca da bollo da 16,00 Euro resta obbligatoria per i certificati richiesti direttamente agli uffici comunali) e gli stessi sono gratuiti (resta obbligatorio il versamento dei diritti previsti dalle disposizioni nazionali e locali vigenti, se il certificato è richiesto direttamente agli sportelli pubblici). I certificati digitali sono disponibili in modalità multilingua per i comuni con plurilinguismo. Come detto, ogni cittadino può richiedere un certificato per sè stesso oppure per un proprio familiare; in quest'ultimo caso, se la richiesta è per un familiare, il sistema mostra l’elenco dei componenti della famiglia per cui è possibile richiedere il documento. Il servizio consente la visione dell'anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati, consente di scaricare il documento in formato .pdf o di ricevere lo stesso via mail. Ad ogni buon conto, cliccando su questo link 
https://www.anpr.interno.it/  oppure digitando la parola ANPR su un qualsiasi motore di ricerca internet, il cittadino verrà indirizzato al portale ANPR del Ministero dell'Interno. L'Ufficio Anagrafe del proprio comune di residenza resta comunque attivo per il rilascio, a vista del richiedente, dei certificati anagrafici; il rilascio di tali certificati effettuato dal competente ufficio anagrafico è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria previsti dalla legge.

I certificati anagrafici storici non sono scaricabili dal portale ANPR, ma devono essere richiesti esclusivamente allo sportello comunale oppure inviando la richiesta tramite PEC, E-mail o Posta.

Certificati anagrafici rilasciati a vista

Oltre all’utilizzo del portale ANPR il cittadino può recarsi personalmente all’Ufficio Anagrafe del comune per richiedere i certificati anagrafici di cui ha bisogno. I certificati rilasciati a vista sono soggetti all’imposta di bollo ed al pagamento dei diritti di segretaria.

Le certificazioni possono essere rilasciate a chiunque ne faccia richiesta. Il richiedente deve esibire un documento di riconoscimento valido.

Certificati anagrafici rilasciati tramite P.E.C., E-mail o Posta

Oltre ai sistemi sopra descritti, il cittadino può richiedere i certificati anagrafici e dello stato civile di cui ha bisogno inviando, tramite P.E.C. o E-mail oppure Posta, una richiesta scritta all’Ufficio Anagrafe del comune. La richiesta dovrà contenere tutti i dati del richiedente, la sua qualifica, il motivo per cui si chiede il certificato, l'eventuale indicazione della norma per cui si chiede il certificato in esenzione dall'imposta di bollo, tutti i dati della persona a cui si riferisce il certificato, la tipologia del certificato; la richiesta deve essere firmata (a mano o con firma digitale) dal richiedente e deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità dello stesso. Il comune mette a disposizione il modulo per effettuare la richiesta di certificati tramite P.E.C. o E-mail oppure Posta. I certificati rilasciati tramite P.E.C. o E-mail oppure Posta sono soggetti all’imposta di bollo ed al pagamento dei diritti di segretaria, salvo particolari disposizioni di legge.

Costo del rilascio dei certificati anagrafici

I certificati anagrafici richiesti tramite il portale ANPR sono totalmente gratuiti (esenti dal pagamento del bollo e dei diritti di segretaria), mentre i certificati anagrafici richiesti all’Ufficio Anagrafe devono essere rilasciati all’utente “in bollo” da 16,00 euro oltre al pagamento dei diritti di segretaria; il certificato rilasciato dal comune è esente dall’imposta di bollo (quindi rilasciato in carta semplice con il solo pagamento dei diritti di segretaria) solo nei casi previsti dalla Tab. Allegato B del Decreto Presidente Repubblica 642 del 26/10/72 e dalle norme speciali.

Chi ritiene di avere diritto ad una esenzione, ha sempre l’obbligo di dichiarare la norma che la prevede, non potendo l’operatore suggerire eventuali cause di esenzione. Per tale motivo i certificati anagrafici esenti da bollo, devono riportare l’esatta indicazione della norma che ne giustifica l’emissione in carta semplice.

NOTE: L’utilizzo di certificati rilasciati in esenzione da bolli e spese per fini diversi da quelli indicati sul certificato è una violazione della normativa fiscale vigente. L’art. 22 del DPR 26/10/1972, n. 642 stabilisce che sono SOLIDAMENTE OBBLIGATI al pagamento dell’imposta e delle eventuali soprattasse e pene pecuniarie tutti i soggetti che hanno SOTTOSCRITTO, RICEVUTO, ACCETTATO O NEGOZIATO atti e documenti non in regola con l’imposta o che degli stessi facciano uso.

Validità temporale dei certificati anagrafici

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, i certificati rilasciati dalle Pubbliche amministrazioni, attestanti stati, fatti e qualità personali non soggetti a modificazioni, hanno validità illimitata (certificati relativi a nascita, morti, ecc.). Le restanti certificazioni hanno validità di 6 (sei) mesi dalla data di rilascio (residenza, stato di famiglia, ecc.).

Certificati anagrafici per uso privato

Dal 1° gennaio 2012, a seguito della entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni (art. 40, D.P.R. 445/2000). Pertanto, gli uffici comunali dello stato civile e di anagrafe possono rilasciare i certificati soltanto ad uso privato. Questo comporta che per i certificati dell’anagrafe (residenza, stato di famiglia, contestuali, esistenza in vita, eccetera) è previsto in ogni caso il pagamento dell’imposta di bollo (art. 4 della tariffa alleg. A al D.P.R. 642/1972) e dei diritti di segreteria.

Quanto tempo occorre per il rilascio dei certificati anagrafici

I certificati anagrafici richiesti direttamente all’ufficio preposto sono rilasciati a vista. I certificati richiesti tramite posta elettronica verranno rilasciati in tempi brevi.

Autocertificazioni

Si ricorda comunque che il cittadino può sempre utilizzate autocertificazioni anche quando abbia a che fare con ‘istituzioni private’ come banche, assicurazioni, agenzie d’affari, poste italiane, notai (art. 2, D.P.R. 445). L’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445) ma non si paga niente (nessuna imposta di bollo né diritto di segreteria) e non è necessaria la autenticazione della firma.

 

CERTIFICATI DELLO STATO CIVILE

Certificati richiesti all’Ufficio dello Stato Civile sono totalmente gratuiti ed esenti dall’imposta di bollo. Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, i certificati rilasciati dalle Pubbliche amministrazioni, attestanti stati, fatti e qualità personali non soggetti a modificazioni, hanno validità illimitata (certificati relativi a nascita, morti, ecc).

 

Modelli

Modulo richiesta certificazione anagrafica e di stato civile

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Norme di riferimento per l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo

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Bollettino pagamento diritti di segreteria

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