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Carta d'Identità Elettronica - CIE

CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - CIE

L’articolo 10, comma 3, del DL n. 78/2015 convertito con Legge 6 agosto 2015 n. 125, ha introdotto la nuova carta di identità elettronica (CIE) che sostituisce progressivamente la carta d’identità in formato cartaceo.

Dall'anno 2018 l’ufficio Anagrafe del comune di Oricola rilascia la nuova carta d’identità elettronica. Prima di recarsi in comune per richiedere il rilascio di una nuova carta d’identità, si consiglia di contattare l’ufficio Anagrafe al numero di telefono 0863.996121 – int. 1 oppure gli uffici comunali al numero 0863.996121.

La carta d’identità elettronica è un documento personale che attesta l’identità del cittadino, realizzata in materiale plastico di forma rettangolare dalle dimensioni di una carta di credito, dotata di sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip a radiofrequenza che memorizza i dati del titolare, di foto stampata a laser per scongiurare la contraffazione, riportante sul retro il codice fiscale a barre. La carta d'identità, pur riportando delle notizie anagrafiche riferite al titolare, non è un certificato, in quanto la sua validità rimane invariata anche in caso di modifica della residenza e degli altri dati presenti sulla stessa; pertanto quando variano questi dati (la residenza per esempio) non è necessario richiedere una nuova carta d'identità. La carta d'identità attesta solo l'identità del titolare.

La CIE riporta il codice alfanumerico identificativo del documento (numero unico nazionale), le informazioni anagrafiche del titolare, nonché alcuni connotati fisici, la fotografia, il comune che ha rilasciato la carta, la data di rilascio e di scadenza del documento e, se necessario, l'indicazione della non validità all'espatrio; sulla carta d’identità è riportata anche la firma autografa del titolare (salvo il caso che la persona abbia meno di 12 anni o non sappia/non possa firmare).

Salvo che la CIE non venga emessa non valida ai fini dell’espatrio, la stessa è un documento di viaggio valido in tutti i paesi appartenenti all’Unione Europea e in quelli con cui lo Stato Italiano ha firmato specifici accordi.

La durata del documento varia a seconda della fascia d’età di appartenenza, come indicato di seguito:

- 3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni

- 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni

- 10 anni per i maggiorenni

Una nuova carta d'identità può essere richiesta per prima emissione, per scadenza della vecchia o anche per deterioramento, furto o smarrimento della carta d’identità ancora valida (in questi ultimi due casi, il cittadino dovrà sporgere necessariamente denuncia di furto o smarrimento alle forze di polizia).

La carta d'identità elettronica, come quella cartacea, va richiesta dal cittadino al comune nel quale lo stesso ha la residenza. La carta di identità può essere rinnovata già a decorrere dai 6 mesi precedenti la data di scadenza. Nel caso di furto o smarrimento, il cittadino richiedente dovrà presentarsi in comune munito di un altro documento di riconoscimento valido oppure, se non ha alcun documento, dovrà essere accompagnato da due testimoni muniti di documenti.

Il cittadino richiedente/destinatario della CIE, sia esso maggiorenne che minorenne, deve presentarsi personalmente presso l'ufficio Anagrafe del comune di residenza, portando con sé il vecchio documento scaduto oppure deteriorato ovvero la denuncia di furto o smarrimento della carta d'identità posseduta (la denuncia è necessaria anche quando ad essere smarrita o rubata è una carta d'identità scaduta o deteriorata), una fotografia formato tessera ed il tesserino sanitario. Il costo di una CIE è di circa 30,00 Euro e la stessa si paga, in contanti, direttamente all'ufficio Anagrafe, al momento della richiesta (si prega quindi di munirsi di denaro contante quando ci si reca in comune). Il cittadino deve necessariamente presentarsi fisicamente presso l'ufficio Anagrafe, prima di tutto per consentire al dipendente comunale preposto di verificare i connotati del cittadino e poi, ove richiesto, per consentire l'acquisizione della firma e delle impronte digitali dello stesso. Nel caso in cui la carta d'identità debba essere rilasciata ad un minore, affinché la nuova carta sia valida per l'espatrio, è necessario che entrambi i genitori o il tutore legale del minore siano presenti, muniti di documenti personali di riconoscimento, al momento della richiesta della carta, per il rilascio delle dichiarazioni e delle sottoscrizioni che consentono il rilascio della carta valida per l'espatrio; nel caso in cui uno dei due genitori non possa essere presente al momento della richiesta di rilascio del documento, per consentire il rilascio del documento valido per l'espatrio, il genitore che non presenzia dovrà delegare, per iscritto, il genitore che accompagna il minore a richiedere il documento valido per l'espatrio: la delega deve essere presentata dal genitore che non presenzia utilizzando l'apposito modulo, al quale dovrà obbligatoriamente allegare copia del proprio documento di riconoscimento. I costi della carta d'identità per il minore sono gli stessi di quelli previsti per i cittadini maggiorenni; le modalità di pagamento sono le stesse. Nel caso in cui, per motivi di salute o altri motivi, un cittadino non possa recarsi fisicamente in comune a richiedere il rilascio della CIE, questo dovrà far pervenire all'ufficio Anagrafe tutti i documenti necessari a richiedere la CIE, ai quali dovrà essere aggiunta documentazione comprovante l'incapacità del cittadino a spostarsi; dato che l'acquisizione della firma del cittadino richiedente è comunque necessaria, questa tipologia di richiesta va presentata anticipatamente all'ufficiale d'Anagrafe che fisserà un incontro a casa del cittadino per l'acquisizione della firma.

Si precisa che la carta d'identità elettronica non è emessa dal comune, bensì dal Ministero dell'Interno che la invia al cittadino tramite il servizio postale. Il comune, al termine dell'operazione di richiesta, rilascerà una ricevuta, contenente i dati che saranno presenti sulla CIE che arriverà, nonché il numero della CIE assegnata al cittadino (codice alfanumerico in alto a destra del foglio chiamato numero unico nazionale); la ricevuta della CIE, rilasciata al momento della richiesta presso gli sportelli Anagrafici, funge da documento di riconoscimento provvisorio, valido sul territorio nazionale, in quanto la stessa ricevuta reca le caratteristiche formali previste dall'art. 35, comma 2, del DPR 445/2000; la ricevuta di richiesta di rilascio CIE può essere legittimamente utilizzata quale documento di riconoscimento anche  nelle situazioni di urgenza (motivi di salute, partecipazione a concorsi o gare pubbliche, viaggi sul territorio nazionale) nonché in occasione di consultazioni elettorali. In merito alla modalità di verifica della ricevuta di richiesta della CIE attraverso il codice a barre bidimensionale QR Code, riportato alla destra della foto del titolare, si richiamano integralmente le istruzioni di cui all’allegato tecnico alla circolare ministeriale n. 9/2019.

Si consiglia di conservare la ricevuta di richiesta della CIE anche dopo la consegna della carta d'identità elettronica perché, nel caso in cui il cittadino dovesse denunciare il furto o lo smarrimento del documento, il titolare della carta dovrà portare con se la ricevuta presso gli uffici delle forze di polizia per segnalare il numero del documento rubato o smarrito.

La carta d’identità elettronica è un documento multifunzionale che, oltre all’impiego ai fini dell’identificazione, può essere utilizzata per garantire l’accesso ai servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni e per richiedere una identità sul sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Infatti insieme alla ricevuta di richiesta della CIE, l'ufficio Anagrafe consegnerà al titolare della carta anche la prima parte del codice PIN e la prima parte del codice PUK abbinati alla CIE; la seconda parte di entrambi i codici arriveranno via posta nella lettera di accompagno al documento materiale. Il numero della CIE insieme alle otto cifre del PIN serviranno al cittadino per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione (portale INPS, portale ANPR, ecc).

Si richiama inoltre, per opportuna informativa, quanto disposto dal DPR 445/2000 recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa che, all’art. 35, stabilisce inequivocabilmente i documenti di identità e di riconoscimento da ritenersi equipollenti alla carta di identità sul territorio nazionale (il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato).

La possibilità di rilascio di carta di identità cartacea permane solo per motivi di urgenza per la casistica del documentato viaggio all’estero con scadenza non compatibile con i tempi di rilascio della CIE, non essendo valida la ricevuta di richiesta di rilascio CIE al di fuori del territorio nazionale, si veda scheda carta d'identità cartacea.

Al momento della richiesta della CIE, i cittadini che lo desiderino possono esprimere la propria volontà in merito alla donazione di organi.

Salvo che non vi siano condizioni per l'emissione della carta d'identità non valida per l'espatrio, la CIE viene emessa valida per l'espatrio; in quest'ultimo caso sul retro del documento non compare alcuna dicitura; quando il documento viene emesso non valido per l'espatrio, sulla CIE comparirà la dicitura "NON VALIDA PER L'ESPATRIO". Nel caso in cui un cittadino possessore di una CIE già rilasciata valida per l'espatrio, sia oggetto di un provvedimento di interdizione ai fini dell'espatrio dei documenti in suo possesso (tra i quali la CIE), la carta d'identità elettronica verrà acquisita dalle forze dell'ordine e poi custodita presso gli uffici comunali per l'intero periodo di interdizione del documento.

 

LA CARTA D'IDENTITA' CARTACEA

La carta d'identità cartacea, quando non ancora scaduta, funge da documento di riconoscimento al pari della carta d'identità elettronica, valida sia sul territorio nazionale che estero. La carta d'identità, pur riportando delle notizie anagrafiche riferite al titolare, non è un certificato, in quanto la sua validità rimane invariata anche in caso di modifica della residenza e degli altri dati presenti sulla stessa; pertanto quando variano questi dati (tra cui la residenza) non è necessario richiedere una nuova carta d'identità. La carta d'identità attesta solo l'identità del titolare.

Con l'entrata in vigore della carta d'identità elettronica, il rilascio della carta d'identità cartacea permane solo per motivi di urgenza per la casistica del documentato viaggio all’estero con scadenza non compatibile con i tempi di rilascio della CIE, non essendo valida la ricevuta di richiesta di rilascio CIE al di fuori del territorio nazionale.

La carta d'identità cartacea è caratterizzata da un numero identificativo posto sulla pagina esterna del documento.

Il documento riporta tutte le informazioni anagrafiche del titolare, nonché alcuni connotati fisici, la fotografia, il comune che ha rilasciato il documento, la data di rilascio e di scadenza e, se necessario, l'indicazione della non validità all'espatrio; sulla carta d’identità è riportata anche la firma autografa del titolare (salvo il caso che la persona abbia meno di 12 anni o non sappia/non possa firmare).

La carta d'identità cartacea va richiesta dal cittadino al comune nel quale egli ha la residenza. La richiesta può essere presentata da cittadino maggiorenne oppure dal genitore o tutore del minore. Per la validità all'espatrio della carta d'identità cartacea valgono le stesse regole previste per la CIE.

Per il rilascio della carta d'identità cartacea, il richiedente dovrà comparire in comune munito del vecchio documento scaduto o deteriorato o della denuncia di smarrimento o furto, di due fototessere.

La carta d’identità cartacea viene emessa e consegnata direttamente allo sportello, contestualmente alla richiesta.

La validità della carta d’identità cartacea è la stessa di quella elettronica.

 

Modelli

Delega carta d'identità per minore valida per espatrio

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Opuscolo sulla donazione degli organi

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Carta d'identità elettronica

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