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Matrimonio - Oricola

Matrimonio civile

Tutti i cittadini maggiorenni in possessi di stato libero possono sposarsi. Gli sposi che devono contrarre matrimonio devono presentarsi entrambi all’Ufficio Stato Civile del comune di residenza (se entrambi sono residenti nello stesso comune) oppure al comune di residenza di uno degli sposi (se gli sposi sono residenti in comuni diversi) con un documento di identità e codice fiscale (se sono stranieri devono presentarsi con il passaporto, per gli stranieri comunitari è sufficiente la carta d’identità del proprio paese) e sottoscrivere un modello di autocertificazione. Dal momento che, l’Ufficio di Stato Civile del Comune è tenuto a richiedere una serie di documenti necessari alla celebrazione del matrimonio, per effettuare i controlli previsti dalla legge, si consiglia agli sposi di prendere contatti con gli uffici comunali almeno due/tre mesi prima del periodo scelto per le nozze.

Una volta preso contatti con il comune, gli sposi dovranno produrre all’Ufficio di Stato Civile scelto: modulo con le informazioni necessarie alla redazione dell’atto di matrimonio, corredato dalle copie dei documenti di identità e dei codici fiscali di entrambi gli sposi, dei testimoni e dell’eventuale traduttore (se cittadini stranieri che non comprendono l’italiano) presente alle nozze ed ogni altro documento previsto dalla legge e/o ritenuto utile.

A questo punto l’Ufficio di Stato Civile del Comune prescelto per le formalità (pubblicazioni) è tenuto, per legge, ad effettuare dei controlli sullo stato civile dei futuri sposi; l’Ufficiale di Stato Civile, pertanto, dovrà acquisire d'ufficio, dagli Uffici Anagrafe e Stato Civile di nascita, residenza, ecc… degli sposi, la seguente documentazione: certificato contestuale di residenza, cittadinanza e stato libero (da richiedere al comune di residenza di ciascuno dei nubendi), copia integrale dell’atto di nascita (da richiedere al comune di nascita di ciascun nubendo), copia integrale del precedente matrimonio, se divorziati (da richiedere al comune in cui il/la divorziato/a si aveva contratto il precedente matrimonio), copia integrale dell’atto di morte, se vedovi (da richiedere al comune di morte del precedente coniuge). Nel caso in cui uno o entrambi gli sposi siano cittadini stranieri, questi dovranno provvedere personalmente, ad ottenere nulla-osta al matrimonio o certificato di capacità matrimoniale presso la propria Ambasciata o il proprio Consolato con sede in Italia (la procedura varia secondo il paese di provenienza); i cittadini extracomunitari dovranno inoltre provvedere alla legalizzazione della firma del Console sul nullaosta rilasciato (la legalizzazione viene effettuata presso la Prefettura di Roma).

Nella eventualità in cui uno o entrambi i futuri sposi non comprendono la lingua italiana, essi dovranno essere accompagnati da una persona che faccia loro da interprete, di cui dovranno dare notizia all’Ufficiale di Stato Civile che celebrerà il matrimonio, presentando anche le fotocopie del documento di riconoscimento e del tesserino sanitario dello stesso.

Come è intuibile, spesso, tale procedura obbligatoria obbliga l’Ufficiale di Stato Civile a contattare uffici comunali diversi in comuni differenti, determinando lungaggini burocratiche imprevedibili che possono ostacolare, non poco, le procedure amministrative connesse alla celebrazione delle nozze. Ecco perché si invita i futuri sposi a prendere contatti con gli uffici comunali per tempo.

Una volta acquisiti tutti i documenti necessari ad effettuare i controlli e le verifiche previste dalla legge, per prima cosa gli sposi sono tenuti a richiedere le pubblicazioni di matrimonio; in pratica, quando tutto è regolarmente verificato, l’Ufficiale di Stato Civile ed i nubendi fissano un incontro per rendere le dichiarazioni di legge e firmare il relativo processo verbale di pubblicazione di matrimonio (pubblicazioni di matrimonio). La pubblicazione di matrimonio deve essere richiesta all’Ufficio di Stato Civile dove gli sposi hanno la residenza (se residenti nello stesso comune) oppure in uno dei due comuni di residenza di uno degli sposi (se i nubendi sono residenti in comuni diversi). Il matrimonio, invece, può essere celebrato in qualsiasi comune d’Italia. La richiesta di pubblicazione di matrimonio può essere presentata anche da uno soltanto dei futuri sposi, purché depositi una procura speciale non autenticata dell’altro sposo, accompagnata dal documento di riconoscimento del delegante; la richiesta può essere presentata anche da una terza persona, in possesso delle procure speciali non autenticate di entrambi gli sposi, corredate del documento di riconoscimento. La procura conferita da un cittadino straniero residente all’estero, se non redatta in italiano, va tradotta e autenticata presso il Consolato italiano del paese di residenza. La richiesta di pubblicazione può essere presentata anche dall’Autorità diplomatica o Consolare nel caso in cui il matrimonio si debba celebrare all’estero.

Nel giorno concordato per la firma delle pubblicazioni di matrimonio, i nubendi, muniti dei propri documenti di identità e di n. 1 marca da bollo da € 16,00 (se entrambi residenti nello stesso comune) oppure di n. 2 marche (se residenti in Comuni differenti o uno dei coniugi è iscritto all’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E) da acquistare in tabaccheria, firmeranno il verbale di pubblicazioni di matrimonio, il quale consentirà agli uffici comunali di rendere nota, mediante affissione, la volontà dei nubendi di sposarsi; se gli sposi abitano in Comuni diversi, l’ufficiale dello stato civile cui è stata chiesta la pubblicazione provvede a richiederla anche all’ufficiale di stato civile del Comune in cui risiede l’altro sposo (ecco perché due marche da bollo: una per un comune ed una per l’altro); pertanto le pubblicazioni di matrimonio verranno affisse nei comuni di residenza di entrambi gli sposi.

Col termine “pubblicazione di matrimonio” si intende il procedimento con il quale l’Ufficiale dello Stato Civile accerta l’insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio (art. 84/89 del Codice Civile), rendendo pubblica l’intenzione degli sposi di contrarre matrimonio; la pubblicazione di matrimonio quindi consiste nell’affissione, in apposito spazio della casa comunale (Bacheca per Pubblicazioni di matrimonio), diverso dall’Albo Pretorio, di una sorta di “avviso di matrimonio”; l’atto di pubblicazione in questione deve essere affisso per 8 giorni nei Comuni di residenza degli sposi; il matrimonio potrà essere celebrato a partire dal giorno successivo al terzo giorno dalla scadenza della pubblicazione di matrimonio (8+3=11), cioè a partire dal 12° giorno dalla data di affissione delle pubblicazioni di matrimonio; in questo lasso di tempo, gli aventi titolo possono presentare al Comune eventuali opposizioni al matrimonio; trascorsi 11 giorni dall’affissione delle pubblicazioni di matrimonio, dal giorno successivo (12° giorno dalla data di affissione), l’ufficiale può rilasciare nulla-osta al matrimonio e celebrare lo stesso pubblicamente in Comune e alla presenza di due testimoni maggiorenni scelti dai nubendi. Lo stesso farà l’ufficiale dello stato civile dell’altro comune interessato, nel caso in cui gli sposi risiedano in comuni diversi. Sono soggetti all’obbligo delle pubblicazioni anche i cittadini stranieri, residenti che vogliono contrarre matrimonio civile o religioso in Italia; infatti possono contrarre matrimonio civile i cittadini italiani e stranieri che abbiano effettuato, senza opposizione, le pubblicazioni o, nel caso di matrimonio per delega, coloro che siano in possesso di delega rilasciata dal Comune o dall’Autorità Consolare che ha effettuato la pubblicazione.

Se non li hanno già presentati, gli sposi devono presentare, almeno 15 giorni prima del matrimonio, i moduli relativi alle generalità dei testimoni presenti alla celebrazione (con fotocopie dei documenti di riconoscimento e dei tesserini sanitari) ed alla scelta del regime patrimoniale (vedere modulo di domanda); per quest’ultima informazione, infatti, con la celebrazione del matrimonio, i coniugi si troverebbero automaticamente in regime patrimoniale di comunione dei beni (solo per gli acquisti effettuati dopo il matrimonio). Se i coniugi intendono scegliere il regime della separazione dei beni, possono dichiararlo prima della celebrazione del matrimonio oppure all’atto della celebrazione del matrimonio stesso ovvero in un secondo tempo davanti ad un notaio (ciascun coniuge rimarrà proprietario esclusivo anche dei beni acquistati dopo il matrimonio).

Per quel concerne le pubblicazioni e le procedure previste per il matrimonio di stranieri, eventuali situazioni particolari sono indicate nelle sezioni dedicate, presenti in questa guida.

Trascorso il termine previsto per le pubblicazioni di matrimonio (8+3=11), a partire dal giorno successivo (dal 12° giorno in poi) gli sposi possono contrarre matrimonio nel comune di residenza oppure in un altro comune italiano. Il matrimonio però dovrà comunque essere celebrato entro 180 giorni (6 mesi) dal compimento delle pubblicazioni; scaduto tale termine si considerano le pubblicazioni come mai avvenute ed il matrimonio non potrà essere celebrato. In tal caso per contrarre matrimonio sarà necessario compiere nuove pubblicazioni.

Qualora si intenda celebrare il matrimonio civile in altro comune (diverso da quello che ha eseguito le pubblicazioni), gli sposi devono presentare, all’Ufficiale di Stato Civile che per primo ha eseguito le pubblicazioni di matrimonio, apposita domanda motivata di voler celebrare il matrimonio in un altro comune; la richiesta motivata, alla quale dovrà essere apposta una marca da bollo da 16,00 Euro, deve essere indirizzata al Sindaco del Comune che ha eseguito per primo le pubblicazioni, con indicazione del Comune in cui si intende celebrare matrimonio. Il comune che ha effettuato le pubblicazioni rilascerà agli sposi la delega per sposarsi nell’altro comune, la quale dovrà essere consegnata, in originale, all’Ufficio di Stato Civile di quest’ultimo comune. Si consiglia agli sposi, prima di fare la domanda per avere la delega a sposarsi in altro comune, di contattare per tempo quest’ultimo comune, per conoscere tempi e modalità di celebrazione del matrimonio, per non avere contrattempi; una volta concordato tempi e modalità, gli sposi dovranno portare la delega in originale del Comune o dell’Autorità Consolare ove sono state affisse le pubblicazioni, presentandosi all’Ufficio di Stato Civile del comune in cui intendono sposarsi almeno 15 giorni prima della celebrazione del matrimonio; ciò si rende necessario per consentire al comune in cui verrà celebrato il matrimonio di effettuare le verifiche ed i controlli d’ufficio previsti e per redigere gli atti necessari. Si invita a leggere la sezione “Matrimonio civile in altro comune”.

Una volta esperite tutte le formalità previste dalla legge, è possibile celebrare il matrimonio. La celebrazione del matrimonio civile è regolata dal Codice Civile ed avviene nella Casa Comunale (Municipio). Nel giorno concordato, l'Ufficiale di Stato Civile (Sindaco o suo delegato) nella Casa Comunale formalizza il matrimonio alla presenza di due testimoni maggiorenni, anche parenti, scelti dai nubendi, più l'interprete nel caso che gli sposi, cittadini stranieri, non conoscano la lingua italiana. I matrimoni vengono celebrati nel Municipio, negli orari e nei giorni preventivamente concordati con l’Ufficiale di Stato Civile.

Qualora i nubendi, od uno di essi, siano impossibilitati a recarsi presso la Casa Comunale per comprovati impedimenti fisici o per imminente pericolo di vita, a seguito di motivata richiesta degli sposi, l’Ufficiale di Stato Civile si trasferisce con il Segretario nel luogo in cui si trovano gli sposi per celebrarne il matrimonio. In questo caso occorrono quattro testimoni maggiorenni. Lo stato di impedimento deve essere opportunamente documentato all’Ufficio di Stato Civile. In caso di impossibilità, gli sposi possono delegarsi l’un l’altro o farsi rappresentare entrambi da persona di fiducia che si presenti all’appuntamento con procura e copia dei documenti di identità dello sposo/a/i che desidera/no farsi rappresentare. Non è più richiesta, invece, la presenza di testimoni.

La cerimonia consiste nella lettura degli articoli del Codice Civile relativi all'istituto del matrimonio, nella formulazione della domanda di rito e, dopo l'eventuale scambio degli anelli, si procede alla lettura dell'atto di matrimonio che sarà sottoscritto dagli sposi, dai testimoni e dal celebrante. A cerimonia conclusa si consegnano certificati di matrimonio e una pergamena quale omaggio da parte dell'Amministrazione Comunale. In seguito l'Ufficiale dello Stato Civile completa l'atto con tutto quanto è previsto dalla legge.

Il matrimonio viene celebrato dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo, oppure da un suo delegato; se la persona delegata alla celebrazione del matrimonio è un cittadino, questi deve essere un cittadino italiano avente i requisiti per essere eletto consigliere comunale (D.P.R. n. 396/2000, art. 1, comma 3); gli interessati alla celebrazione, che non ricadono nelle incompatibilità previste dalla legge, devono presentare personalmente, almeno 15 giorni prima della celebrazione del matrimonio, un'istanza con le modalità indicate di seguito; ai sensi del D.P.R. n. 396/2000, art. 6 "L’ufficiale dello stato civile non può ricevere gli atti nei quali egli, il coniuge, la persona a lui unita civilmente, i suoi parenti o affini in linea retta in qualunque grado o in linea collaterale fino al secondo grado, intervengono come dichiaranti"

SI RACCOMANDA AI NUBENDI DI PRENDERE CONTATTI CON GLI ADDETTI DELL’UFFICIO DI STATO CIVILE DEL COMUNE O DEI COMUNI INTERESSATI ALMENO DUE/TRE MESI PRIMA DEL PERIODO PREVISTO PER IL MATRIMONIO, PER CONSENTIRE ALL’UFFICIO DI STATO CIVILE DI RICHIEDERE AGLI ENTI INTERESSATI I DOCUMENTI NECESSARI ALLA FORMAZIONE DEGLI ATTI PREVISTI DALLA LEGGE E PER VERIFICARE LA DISPONIBILITA’ DEI LOCALI COMUNALI.

Particolarità

Si avverte, per opportuna conoscenza, che nella lettura del verbale di pubblicazione, si citeranno gli articoli 85, 87 e 88 del codice civile, che qui di seguito vengono parzialmente riportati:

Art. 85: Interdizione per infermità di mente: Non può contrarre matrimonio l’interdetto per infermità di mente.
Art. 87: Non possono contrarre matrimonio fra loro:

  • gli ascendenti e i discendenti in linea retta;
  • i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;
  • lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
  • gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l’affinità deriva dal matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili;
  • gli affini in linea collaterale in secondo grado;
  • l’adottante, l’adottato e i suoi discendenti;
  • i figli adottivi della stessa persona;
  • l’adottato e i figli dell’adottante;
  • l’adottato e il coniuge dell’adottante, l’adottante e il coniuge dell’adottato.

Art. 88: Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra.

Si segnala inoltre che:

  • Il minorenne, che ha compiuto i 16 anni e non ancora i 18, può chiedere le pubblicazioni di matrimonio soltanto dopo aver ottenuto dal Tribunale per i Minorenni, il decreto di ammissione al matrimonio previsto dall’art. 84 del Codice Civile.
  • La sposa, di stato libero da meno di 300 giorni (vedova o con precedente matrimonio annullato) deve ottenere dal Tribunale, il decreto di dispensa ai sensi dell’art. 89 del Codice Civile.
  • La sposa, di stato libero da meno di 300 giorni (con precedente matrimonio cessato o sciolto a seguito di divorzio) che intende contrarre matrimonio prima che siano trascorsi 300 giorni dalla data di annotazione dello scioglimento/cessazione sull’atto di matrimonio, deve produrre fotocopia della sentenza per stabilire la necessità di ottenere il documento di cui al punto precedente.
  • Gli sposi tra loro parenti o affini come indicato nell’art. 87 (n. 3, 4, 5) del codice civile, devono presentare il decreto che li autorizza, ottenuto dal Tribunale.

Cittadini non italiani

I cittadini stranieri possono validamente contrarre matrimonio in Italia secondo il rito civile italiano o con rito religioso valido agli effetti civili, secondo i culti ammessi nello Stato. Nel caso del cittadino straniero residente in Italia, la celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle pubblicazioni, da richiedere all’Ufficio di stato Civile del Comune di residenza anagrafica. Se lo/la sposo/a non conosce la lingua italiana, deve essere assistito/a da un interprete sia al momento della presentazione dei documenti sia all’atto dell’eventuale richiesta di pubblicazioni e della celebrazione del matrimonio.

Il Nulla – Osta

Essendo le condizioni per contrarre matrimonio regolate dalla legge nazionale del Paese di appartenenza, il documento fondamentale per la celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia è il Nulla-Osta, rilasciato dalla competente Autorità del Paese d’origine. In base a specifici accordi e convenzioni internazionali per alcuni cittadini stranieri vigono condizioni diverse. Il nulla-osta deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del Paese di appartenenza e deve chiaramente indicare i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, paternità e maternità, cittadinanza, residenza e stato civile; deve inoltre riportare che lo straniero può contrarre matrimonio in Italia con il cittadino italiano (seguono le generalità).
Può essere rilasciato:

  • Dall’Autorità Consolare straniera in Italia; in questo caso la firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura.

(Sono esenti dalla legalizzazione - secondo la Convenzione di Londra - i seguenti Stati: Austria, Cipro, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia).

Oppure

  • Dall’Autorità competente del proprio Paese; in questo caso il documento deve essere legalizzato dal Consolato o dall’Ambasciata italiana all’estero e tradotto.

Nota bene:

Il Nulla-Osta non può essere sostituito né da un semplice certificato di stato libero rilasciato dall'Autorità estera né da autocertificazione. Onde evitare contrattempi è consigliabile verificare sempre che le generalità riportate sul nullaosta coincidano esattamente con quelle indicate sul passaporto, cittadino di uno dei seguenti Stati (che hanno aderito alla Convenzione di Monaco): Austria – Germania – Lussemburgo – Moldova – Paesi Bassi – Portogallo – Spagna – Svizzera - Turchia, in luogo del Nulla Osta, deve produrre:

  • un certificato di capacità matrimoniale rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza (nello Stato di appartenenza) esente da legalizzazione;
  • certificato di nascita con paternità e maternità rilasciato su modello internazionale.

Cittadini polacchi

Per il cittadino della Polonia, l’Autorità competente a rilasciare il Nulla Osta è il Capo dell’Ufficio di stato civile del Comune polacco di residenza o ultima residenza nello Stato. Il documento sarà esente da legalizzazione e, se tradotto in Polonia, la firma del traduttore dovrà essere legalizzata con apostille.

 

Cittadini statunitensi

Al posto del Nulla-Osta vengono richiesti i seguenti documenti:

  1. atto di notorietà attestante che, per le leggi cui il cittadino è sottoposto nel proprio Paese può contrarre matrimonio. Per tale atto occorre presentarsi con due testimoni avanti un’autorità italiana competente (Cancelleria del Tribunale, Notaio, Autorità Consolare italiana all'estero)
  2. dichiarazione giurata resa presso il Consolato Statunitense in Italia. La firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura.

Cittadini australiani

In sostituzione del Nulla-Osta sono richiesti i seguenti documenti:

  1. dichiarazione giurata resa dal cittadino australiano alla competente Autorità consolare australiana in Italia, dalla quale deve risultare che giuste le leggi a cui è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. La firma del Console deve essere legalizzata presso la competente Prefettura.
  2. documenti (atto di nascita, certificato di stato libero) rilasciati dalle competenti Autorità in Australia dai quali risulti la prova che giuste le leggi a cui l’interessato è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. Qualora i documenti di cui alla lettera B) non siano disponibili, l’interessato deve presentare un atto notorio (consiste in una dichiarazione giurata resa dall’interessato in presenza di quattro testimoni) fatto davanti all’Ufficiale dello Stato Civile italiano, da cui risulti che in base alle leggi vigenti in Australia, nulla osta al matrimonio che egli intende contrarre in Italia.

 

Cittadini norvegesi

Il cittadino norvegese deve produrre il nulla osta rilasciato dal Comune di residenza o ultima residenza, in Norvegia, tradotto da traduttore giurato in Norvegia, legalizzato con apostille.

 

Cittadini svedesi

Il cittadino svedese residente in Svezia che intende sposarsi in Italia deve produrre il nulla osta rilasciato dall’Anagrafe del Comune di residenza dello stesso, in lingua svedese, con traduzione in italiano effettuata da un traduttore giurato che ne attesterà anche la conformità all’originale. La documentazione così prodotta dovrà essere legalizzata mediante apostille. Il nulla osta continuerà ad essere rilasciato dall’autorità diplomatica svedese in Italia nel caso di cittadini svedesi qui residenti.

 

Cittadini danesi

Il cittadino danese deve produrre il nulla osta rilasciato dall’anagrafe del comune di residenza in Danimarca in lingua danese, inglese e tedesco con traduzione in italiano effettuata da traduttore giurato in Danimarca (su tale documento verrà apposta l’apostille).

 

Cittadini britannici

Il cittadino britannico residente nel Regno Unito che intende contrarre matrimonio in Italia deve produrre un Certificato di non impedimento rilasciato dall’autorità locale del paese di provenienza, e una Dichiarazione giurata bilingue resa dall’interessato presso un avvocato o un notaio britannici. Tale certificato di non impedimento, apostillato e debitamente tradotto, sarà presentato, unitamente alla dichiarazione giurata bilingue, anch’essa legalizzata, all’ufficio dello stato civile ai fini della celebrazione del matrimonio. Fanno eccezione i cittadini britannici residenti in Galles ed Inghilterra che intendono sposare un cittadino irlandese, per i quali continuerà a valere il nulla osta rilasciato dal Consolato britannico in Italia.

 

Documentazione da presentare per cittadini non italiani

  • Passaporto o documento di identità personale
  • Nulla-Osta (o documenti di cui sopra)
  • Nel caso dello straniero residente in Italia, la certificazione relativa alla residenza, è   
    acquisita d'ufficio

N.B. Occorre anche l’atto di nascita rilasciato dal Paese d’origine, tradotto e legalizzato, nel caso in cui il Nulla-Osta di cui al punto 2 non contenga i dati relativi alla nascita, alla paternità e maternità
 

 

Matrimonio religioso (rito cattolico)

Per poter contrarre matrimonio religioso è necessario recarsi in parrocchia e richiedere le pubblicazioni al Parroco o il Ministro del Culto, davanti al quale avverrà la celebrazione; è necessario quindi richiedere un colloquio al parroco ove si intende celebrare il matrimonio anche al fine di ricevere le informazioni sulle modalità di svolgimento della cerimonia.

Gli adempimenti legali previsti per i futuri sposi che intendono celebrare il loro matrimonio presso un luogo di culto sono gli stessi di coloro che intendono celebrare il matrimonio civilmente nel Comune (richiesta delle pubblicazioni di matrimonio). In questo caso però la richiesta delle pubblicazioni dovrà essere accompagnata dalla richiesta di pubblicazioni rilasciata dal parroco.

I nubendi quindi, minuti della richiesta del parroco, devono necessariamente richiedere le pubblicazioni civili nel Comune di residenza di uno dei due (se residenti in comuni diversi) oppure nel comune di residenza di entrambi (se residenti nello stesso comune); sarà poi cura del Comune che per primo fa le pubblicazioni richiedere le pubblicazioni di matrimonio anche all’altro comune di residenza dell’altro nubendo, nel caso in cui gli sposi non abbiano la residenza nello stesso Comune. Il matrimonio religioso (concordatario) insomma segue lo stesso iter del matrimonio civile, con l’unica differenza che, al momento della presentazione della richiesta di pubblicazione, gli sposi dovranno presentare il modello rilasciato dal parroco (richiesta del parroco). Come descritto nella sezione relativa al matrimonio civile, dato che l’Ufficiale d’Anagrafe dovrà effettuare la richiesta di documenti ad altri comuni per verificare i requisiti per il matrimonio degli sposi, si inviata i nubendi a recarsi il prima possibile negli uffici dello stato civile del comune che dovrà effettuare, per primo, le pubblicazioni di matrimonio, al fine di evitare ritardi e/o intoppi.

Le pubblicazioni del matrimonio quindi si eseguono sia in Comune che in Chiesa; le pubblicazioni in Comune (obbligatorie) si eseguono con le stesse modalità descritte nella sezione “Matrimonio civile”, che si invita a leggere: l’Ufficiale di Stato Civile richiede i documenti necessari per i controlli ai comuni di nascita, di residenza, di precedente vedovanza o di precedente matrimonio (eventualmente) dei nubendi; quando è stata verificata la regolarità del tutto, gli sposi e l’ufficiale dello Stato Civile fissano un appuntamento per la firma del verbale che darà la possibilità di effettuare le pubblicazioni di matrimonio.

Come per il matrimonio civile, la pubblicazione di matrimonio è una forma di pubblicità-notizia che ha lo scopo di rendere nota l'intenzione di contrarre matrimonio da parte delle due persone interessate. Questo perché chi ne abbia interesse (possono essere solo i terzi legittimati) e sia a conoscenza di fatti (previsti dal Codice Civile) che possano impedire il matrimonio possa opporsi alla celebrazione. L'atto di pubblicazione rimane affisso per 8 giorni consecutivi e nei 3 giorni successivi i terzi legittimati possono fare opposizione.

Le pubblicazioni di matrimonio da effettuarsi in Comune sono soggette ad imposta di bollo (una marca da bollo da 16,00 Euro nel caso in cui i nubendi siano entrambi residenti nello stesso comune, due marche da bollo da 16,00 Euro nel caso in cui i futuri sposi siano residenti in due comuni diversi). Il certificato di eseguite pubblicazioni può essere rilasciato a partire dal giorno successivo al terzo giorno dalla scadenza della pubblicazione di matrimonio (8+3=11), cioè a partire dal 12° giorno. Trascorsi gli 11 giorni previsti per le pubblicazioni di matrimonio, il Comune rilascia al parroco (anche per il tramite degli sposi) il certificato di eseguita pubblicazione e gli altri titoli autorizzatori affinché lo stesso, concluso il termine per le pubblicazioni in chiesa, possa celebrare matrimonio alla presenza di almeno 2 testimoni maggiorenni; lo stesso farà il secondo comune interessato nel caso in cui gli sposi risiedano in comuni differenti. Per quanto riguarda i matrimoni non cattolici l'ufficiale di Stato Civile rilascia il nulla osta alla celebrazione da consegnare al ministro di culto, sempre alla presenza di testimoni.

Il matrimonio può essere celebrato a partire dal quarto giorno dall'avvenuta pubblicazione (12° giorno dall’inizio delle pubblicazioni di matrimonio) e entro 180 giorni, pena la decadenza della pubblicazione. Nel caso in cui il matrimonio non venga celebrato nei 6 mesi di rilascio del certificato di avvenuta pubblicazione, gli sposi saranno tenuti a richiedere nuove pubblicazioni di matrimonio con le stesse modalità sopra descritte.

Il matrimonio celebrato davanti ad un ministro di culto cattolico è regolato in conformità del Concordato con la Santa Sede e delle leggi speciali sulla materia mentre il matrimonio dei culti non cattolici è sottoposto alla disciplina del Codice civile per quanto attiene alle formalità preliminari e alle condizioni sostanziali per la sua validità, mentre la celebrazione di esso è regolata da apposite intese. Nel matrimonio religioso è cura del ministro di culto inviare l'atto di matrimonio all'ufficio di stato civile.

 

Matrimonio religioso (rito non cattolico)

In relazione al rito scelto possono variare le procedure. Si consiglia di assumere le informazioni specifiche presso l’Ufficio di Stato Civile. Le pubblicazioni di matrimonio sono comunque obbligatorie con le stesse modalità descritte nella sezione “Matrimonio civile” che si invita a leggere.

 

Matrimonio civile in altro Comune (diverso da quello di residenza)

Come prima cosa i nubendi si devono rivolgere all’Ufficio di Stato Civile del proprio comune di residenza (se entrambi residenti nello stesso comune) oppure ad uno solo dei comuni di residenza (se i nubendi sono residenti in comuni diversi) per lo svolgimento delle pratiche propedeutiche alla celebrazione del matrimonio e cioè per richiedere le pubblicazioni di matrimonio (si inviata pertanto a leggere la sezione “Matrimonio civile”). Dopo aver eseguito le pubblicazioni di matrimonio nel comune di residenza, come indicato nel prospetto “Matrimonio civile”, il comune che per primo ha ricevuto la richiesta di pubblicazione rilascia, su richiesta dei futuri sposi, atto di delega in favore dell’Ufficiale dello Stato Civile del Comune prescelto per sposarsi, diverso da quello di residenza. La richiesta degli sposi della delega per contrarre matrimonio in altro comune diverso da quello di residenza, va presentata prima della data del matrimonio, deve essere motivata e la stessa è soggetta all’imposta di bollo da Euro 16,00.

Onde evitare problemi e ritardi, la data di celebrazione del matrimonio nel comune prescelto va concordata, preventivamente, con l’Ufficiale d’Anagrafe del Comune in cui ci si intende sposare, anche prima del rilascio della delega sopra menzionata. Pertanto si consiglia di prendere celermente contatti con l’Ufficiale di Stato Civile del comune scelto per il matrimonio, per avere tutte le informazioni del caso (utilizzo degli spazi comunali, pagamento di tariffe, adempimenti vari, ecc…) e concordare la data per il matrimonio.

Quando gli sposi hanno ricevuto l’atto di delega dal comune che per primo ha eseguito le pubblicazioni, gli stessi consegnano tale delega all'Ufficio di Stato Civile del Comune scelto per il matrimonio, eventualmente corredata da apposita richiesta.

Nel giorno della celebrazione, il Sindaco quale Ufficiale di Stato Civile o suo delegato, o persona avente i requisiti e debitamente individuata, si reca nella sede preposta per assistere o celebrare il matrimonio civile.

La cerimonia consiste: nella lettura degli articoli del Codice Civile relativi all'istituto del matrimonio, nella formulazione della domanda di rito e, dopo l'eventuale scambio degli anelli, si procede alla lettura dell'atto di matrimonio che sarà sottoscritto dagli sposi, dai testimoni e dal celebrante. A cerimonia conclusa si consegnano certificati di matrimonio e una pergamena quale omaggio da parte dell'Amministrazione Comunale. In seguito l'Ufficiale dello Stato Civile completa l'atto con tutto quanto è previsto dalla legge.

Per quanto attiene alle procedure del matrimonio civile si invita a leggere la sezione corrispondente.

Modelli

Modulo comunicazione matrimonio

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Modulo comunicazione testimone di nozze

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Modulo comunicazione nozze in altro comune

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Regolamento comunale per l'utilizzo della sala consiliare

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