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Manifestazioni sportive agonistiche e non agonistiche

Per organizzare competizioni sportive agonistiche (es. gare ciclistiche o podistiche) su strade pubbliche, anche di più Comuni, è necessario richiedere un’apposita autorizzazione; in linea generale, infatti, sulle strade ed aree pubbliche, sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo quelle autorizzazione (art. 9 del Codice della Strada).

Il procedimento per ottenere le autorizzazioni relative allo svolgimento delle gare sportive su aree pubbliche prevede due tipologie di permessi:

  1. Autorizzazione allo svolgimento della gara sportiva su strada per gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o veicoli a trazione animale:
  • l’autorizzazione allo svolgimento della gara sportiva su strada è rilasciata dal Comune e riguarda il permesso allo svolgimento della competizione sportiva su un percorso che coinvolge un singolo comune;
  • l’autorizzazione allo svolgimento della gara sportiva su strada è rilasciata dalla Regione e riguarda il permesso allo svolgimento della competizione sportiva su un percorso che coinvolge più comuni;
  1. Autorizzazione allo svolgimento della gara sportiva su strada per gare con veicoli a motore:
  • l’autorizzazione allo svolgimento della gara sportiva su strada è rilasciata dalla varie Regioni coinvolte e riguarda il permesso allo svolgimento della competizione sportiva su un percorso che coinvolge le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale;
  • l’autorizzazione allo svolgimento della gara sportiva su strada è rilasciata dalla Regione e riguarda il permesso allo svolgimento della competizione sportiva su un percorso che coinvolge le strade regionali;
  • l’autorizzazione allo svolgimento della gara sportiva su strada è rilasciata dalla Provincia e riguarda il permesso allo svolgimento della competizione sportiva su un percorso che coinvolge le strade provinciali;
  • l’autorizzazione allo svolgimento della gara sportiva su strada è rilasciata dal Comune e riguarda il permesso allo svolgimento della competizione sportiva su un percorso che coinvolge le strade comunali;

Nel caso in cui l’autorizzazione debba essere rilasciata dal Comune, la richiesta corredata dall’apposita documentazione, va presentata al Comune entro il quale si svolgerà la competizione, almeno 15 giorni prima dell’evento.

Nel caso in cui l’autorizzazione debba essere rilasciata dalla Regione o dalla Provincia, la richiesta corredata dall’apposita documentazione, va presentata alla Regione di appartenenza dei comuni entro i quali si svolgerà la competizione; nel caso in cui sia necessario regolamentare il traffico nelle varie aree attraversate dalla gara, contestualmente all’invio della comunicazione alla Regione o alla Provincia, è necessario trasmettere richiesta di regolamentazione della viabilità alla Prefettura territorialmente competente, per l’adozione dei provvedimenti del caso.

Nel caso di competizioni motoristiche su strada ai sensi dell’art. 68, co. 2, del T.U.L.P.S. e ai sensi dell’art. 9, co. 4, del D.Lgs. n. 285/1992, l’autorizzazione è subordinata al rispetto delle norme tecnico sportive e di sicurezza vigenti e all’esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico dell’ente proprietario della strada, assistito dai rappresentanti dei Ministeri dell’Interno, delle Infrastrutture e dei Tasporti, unitamente ai rappresentati degli organi sportivi competenti e dei promotori. Pertanto per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche, i promotori devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando il preventivo parere del C.O.N.I. secondo le modalità sopra indicate; inoltre dovranno sentire le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all’autorità di pubblica sicurezza. Il collaudo del percorso può essere omesso quando, anziché di gare di velocità, si tratti di gare di regolarità per le quali non sia ammessa una velocità eccedente i 50 km/h - sulle tratte da svolgersi - sulle strade aperte al traffico e gli 80 km/h - sulle tratte da svolgersi - sulle strade chiuse al traffico; il collaudo stesso è sempre necessario per le tratte in cui siano consentite velocità superiori a detti limiti.

Nel caso in cui una competizione sportiva motoristica su strada sia qualificabile come “pubblico spettacolo”, in quanto è prevista la presenza di pubblico, sarà necessario la convocazione della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (C.P.V.L.P.S.), la quale avrà il compito di valutare le misure messe in campo per la sicurezza del pubblico; essa lavora in collaborazione con il collegio tecnico di cui all’art. 9 del C.d.S., deputato alla verifica dei dispositivi di sicurezza più specificatamente attinenti alla competizione sportiva (al percorso, alle attrezzature funzionali, alla incolumità dei concorrenti). Nel caso in cui il percorso di gara interessi il territorio di più province – e quindi ricada sotto la competenza di varie commissioni di vigilanza – ciascuna commissione renderà il proprio parere relativamente al tratto di propria competenza. Tale disposizione è stata richiamata dalla nota Ministero dell’Interno – Ufficio per gli Affari Polizia Amministrativa e Sociale prot. n. 557/PAS/U/005096/13500.C(11)1 del 10/04/2018. Per le metodologie di funzionamento della C.P.V.L.P.S. si invita a leggere la sezione 5.2 Commissione di Vigilanza della presente guida.

La documentazione da produrre: per tutte le tipologie di competizioni, l’organizzatore della gara deve:

  • presentare l’apposita richiesta di autorizzazione di competizione su strada, in marca da bollo da 16,00 Euro (una seconda marca da bollo dello stesso importo sarà necessaria per l’autorizzazione) in cui siano indicati: denominazione della competizione, dati dell’organizzatore, ragione sociale del gruppo sportivo organizzatore, telefono, fax e e-mail degli organizzatori, giorno e orari della competizione, i nominativi dei referenti in fatto di sicurezza (personale per il soccorso medico, personale antincendio, ecc…) ed ogni altra informazione utile;
  • presentare una mappa dettagliata del percorso seguito dai partecipanti;
  • presentare un elenco dei comuni coinvolti dal percorso (solo in caso di coinvolgimento di più comuni);
  • presentare copia del contratto di assicurazione per responsabilità civile;
  • installare idonea segnaletica, dove prevista, indicante lo svolgimento della gara;
  • prevedere un servizio d’ordine tramite persone facenti parte dell’organizzazione, riconoscibili, collocati nei punti concordati con il Servizio di Polizia Locale;
  • rispettare i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
  • richiedere l’eventuale emissione di ordinanza per provvedimenti sul traffico;

Nel medesimo procedimento di richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di competizione sportiva o di comunicazione di manifestazione sportiva, l’organizzatore della manifestazione può richiedere l’emissione di un provvedimento per regolare la viabilità. Nello specifico:

  1. Ordinanza di sospensione temporanea della circolazione:
  • L’ordinanza di sospensione temporanea della circolazione viene rilasciata, ai sensi dell’art. 9, co. 7 bis del C.d.S., dal Sindaco per quelle competizioni che si svolgono esclusivamente all’interno del centro abitato;
  • L’ordinanza di sospensione temporanea della circolazione viene rilasciata, ai sensi dell’art. 9, co. 7 bis del C.d.S., dal Prefetto per quelle competizioni che si svolgono in più comuni oppure, se interessa un solo comune, ma si svolge anche al di fuori dal centro abitato.

Per un evento sportivo, non agonistico, educativo e senza fini di Iucro, organizzato da persone fisiche o giuridiche è sufficiente dare notizia aI Comune deII'avvenimento, con l'utilizzo dell'apposita moduIistica neIIa quaIe sarà dichiarata Ia disponibiIità di un medico che assiste aII'evento. La normativa che regola questa tipologia di manifestazioni è la stessa che vale per qualsiasi altra manifestazione pubblica, per la quale si rimanda all'apposita sezione di questo sito. La documentazione da presentare in allegato alla comunicazione di svolgimento della manifestazione sportiva è la seguente:

  • denominazione della competizione, dati dell’organizzatore, ragione sociale del gruppo sportivo organizzatore, telefono, fax e e-mail degli organizzatori, giorno e orari della competizione, nominativi dei referenti in fatto di sicurezza (personale per il soccorso medico, personale antincendio, ecc…), luoghi ed orari di partenza ed arrivo della manifestazione;
  • presentare una mappa dettagliata del percorso seguito dai partecipanti;
  • presentare un elenco dei comuni coinvolti dal percorso (solo in caso di coinvolgimento di più comuni);
  • installare idonea segnaletica, dove prevista, indicante lo svolgimento della manifestazione;
  • prevedere un servizio d’ordine tramite persone facenti parte dell’organizzazione, riconoscibili, collocati nei punti concordati con il Servizio di Polizia Locale;
  • rispettare i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
  • richiedere l’eventuale emissione di ordinanza per provvedimenti sul traffico;

Nel caso in cui, per lo svolgimento di una gara o una manifestazione sportiva, sia prevista l’installazione, su suolo pubblico, di strutture quali palchi, pedane, sedie, gonfiabili, gazebo, ecc…, alla richiesta di autorizzazione sopra descritta andrà allegata anche domanda di occupazione di suolo pubblico con indicazione dell’area occupata e dei relativi orari di occupazione, per il calcolo dell’importo della tassa dovuta e per la concessione del suolo pubblico richiesto, come previsto per le manifestazioni su spazi aperti al pubblico.

Gare o manifestazioni sportive che si svolgano all'interno delle aree boschive o su pascoli e aree montane devo essere svolte conformemnete a quanto disposto dalla Legge Regionale n. 3/2014. 

I promotori possono richiedere contenitori per la raccolta dei rifiuti oppure l’utilizzo di attrezzature comunali.

La richiesta di regolamentazione del traffico (divieti di sosta e/o transito) di competenza della Prefettura nella quale ricadono i comuni interessati dalla manifestazione va presentata almeno 30 giorni prima dello svolgimento della gara stessa.

Per ogni tipo di evento (gara o manifestazione sportiva) va sempre effettuata preventiva comunicazione alle preposte autorità di sicurezza (Questura), secondo le modalità descritte nella sezione relativa allo svolgimento di eventi e manifestazioni che si svolgono in aree pubbliche.

La comunicazione dello svolgimento di una gara o di una manifestazione sportiva agli organi competenti non esime l’organizzatore dall’acquisizione di ogni altro tipo di adempimento previsto dalla legge.

Modelli

Richiesta di Autorizzazione per competizione sportiva agonistica

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Comunicazione svolgimento manifestazione sportiva non agonistica

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